Whistleblowing

Aree di Competenza – Compliance

Quando si parla di whistleblowing?

Identificate le violazioni oggetto di possibile segnalazione a seconda dell’appartenenza dell’organizzazione al settore pubblico o privato, lo Studio legale Pinna Lombardo & Associati è impegnato nel supportare e gestire segnalazioni di whistleblowing, fornendo un canale sicuro e confidenziale per i dipendenti, collaboratori o terze parti che desiderano segnalare presunte violazioni all’interno di un’organizzazione.

Le segnalazioni possono riguardare una vasta gamma di comportamenti illeciti,  violazioni normative, o qualsiasi altra attività che possa danneggiare l’integrità etica e legale dell’azienda.7t65

Lo Studio Pinna garantisce massimo aggiornamento sulle regolamentazioni in materia di whistleblowing

Il nostro team legale analizza attentamente ogni segnalazione, avviando indagini interne approfondite per verificare la fondatezza delle affermazioni. 
Forniamo anche consulenza legale alle aziende per implementare politiche di whistleblowing efficaci, promuovendo una cultura etica e responsabile. La nostra missione è garantire un ambiente lavorativo sano, in cui il rispetto per la legalità e l’integrità siano al centro di ogni attività aziendale.

Nota informativa in attuazione della Direttiva UE 2019/1937

In data 15.03.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Soggetti destinatari della normativa e violazioni oggetto di segnalazione

• Settore Pubblico

Nelle tabelle vengono identificate le violazioni oggetto di possibile segnalazione a seconda dell’appartenenza dell’organizzazione al settore pubblico o privato
In relazione a quest’ultimo settore la normativa prevede una differente disciplina in considerazione della media di lavoratori occupati nell’ultimo anno, nonché dell’adozione o meno di modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001.

Violazioni oggetto di segnalazione

• Settore Privato

Violazioni oggetto di segnalazione

Per i soggetti con una media di almeno 50 lavoratori nell’ultimo anno;
Per i soggetti con una media inferiore a 50 lavoratori nell’ultimo anno nei settori di cui:

  • all’allegato parte IB (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo);
  • parte II del Decreto (commercializzazione ed utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi):

Per i soggetti che adottano modelli 231/01 con una media di almeno 50 lavoratori nell’ultimo anno:

Per i soggetti che adottano modelli 231/01 con una media inferiore a 50 lavoratori nell’ultimo anno:

Adempimenti

La normativa impone a tutti i destinatari i seguenti adempimenti:

Termini di Adeguamento

I destinatari del Decreto dovranno adeguarsi entro le seguenti scadenze:

SOGGETTI DESTINATARI DEL DECRETO

SCADENZA ADEGUAMENTO

SEGNALAZIONI EFFETTUATE PRIMA DELLA SCADENZA

Per i Soggetti Pubblici

entro il

15 luglio 2023

Per le segnalazioni effettuate sino al 14.7.2023 si applica la vecchia disciplina (art. 54 bis del D. Lgs.165/2001, art.6, commi 2bis, 2 ter e 2 quater del D. Lgs.231/01 e l’art.3 della Legge 179/17).

Per i Soggetti Privati che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato

da 250

entro il

15 luglio 2023

Per le segnalazioni effettuate sino al 14.7.2023 si applica la vecchia disciplina (art. 54 bis del D. Lgs.165/2001, art.6,

commi 2bis, 2 ter e 2 quater del D. Lgs.231/01 e l’art.3 della Legge 179/17).

per i Soggetti Privati che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato

sino a 249

entro il

17 dicembre 2023

Per le segnalazioni effettuate sino al 16.12.2023 si applica la vecchia disciplina (art. 54 bis del D. Lgs.165/2001, art.6, commi 2bis, 2 ter e 2 quater del D. Lgs.231/01 e l’art.3 della Legge 179/17).

Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti:

da 10.000 a 50.000 euro

quando ANAC accerta che:

  • Sono state commesse ritorsioni

  • la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla

  • è statp violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del Decreto

da 10.000 a 50.000 euro

quando ANAC accerta che:

  • non sono stati istituiti canali di segnalazione; 

  • non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;

  • l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto; 

  • non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

servizi offerti dallo studio

Lo Studio è in grado di supportare la vostra organizzazione nell’adeguamento al Decreto, offrendo i seguenti servizi:

01

Redazione o aggiornamento

(se già adottata) della procedura di gestione delle segnalazioni delle violazioni

02

Assunzione dell’incarico

di gestore del canale di segnalazione delle violazioni interne

03

Sostituti di gestione

nel caso in cui l’organizzazione decida di affidare la gestione del canale di segnalazione ad un ufficio/persona interno, erogazione di sessione formativa al soggetto incaricato

04

Erogazione di sessioni

formative al personale

05

Esecuzione degli adempimenti privacy

in conformità alle prescrizioni del GDPR

06

Aggiornamento del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

se adottato